Torna alla Splash
Ultime Notizie
  • 16/10/2009
    Position Paper
    Profilassi dell'endocardite infettiva

    Documento congiunto FIC - SIMIT Leggi
  • 10/12/2009
    Cosa fa la Liguria... per il Tuo cuore?
    Guarda la registrazione della Convention ANMCO ligure Leggi
  • 06/04/2010
    Emergency ricerca per il centro "Salam" di Cardiochirurgia a Khartoum (Sudan)
    Cardiologo/ Ecocardiografista/ Emodinamista Leggi
Newsletter
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti alla newsletter del sito ANMCO. Iscrivi

Home :: Associazione :: Chi siamo

Statuto

Capitolo I - SEDE E SCOPI
Capitolo II - ASSOCIATI
Capitolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Capitolo IV - ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
Capitolo V - PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO I

SEDE E SCOPI

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (A.N.M.C.O.) con sede legale in Firenze.

L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.


Articolo 2

Scopi

L'Associazione ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere l'attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici nel settore della Cardiologia.

In particolare si propone i seguenti scopi:

  • riunire sul piano nazionale i cardiologi e i cardiochirurghi che operano nelle strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • salvaguardare i principi etici, deontologici e nel campo professionale, rappresentando gli associati presso soggetti ed enti terzi anche pubblici;
  • promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della cardiologia nelle strutture pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale intervenendo a vari livelli istituzionali nella programmazione sanitaria;
  • promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri associati anche a livello internazionale con programmi annuali di attività formativa ECM;
  • definire modelli di sviluppo delle competenze professionali dei cardiologi e dei cardiochirurghi e degli operatori nel campo cardiovascolare per garantire la loro formazione permanente;
  • costituire punti di riferimento per la prassi clinica in ambito cardiovascolare, generando raccomandazioni, linee guida e punti di vista dell'Associazione su aspetti rilevanti nell'area cardiovascolare in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
  • promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali, e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.


CAPITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 3

Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Onorari.

Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro.

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, i medici cardiologi o cardiochirurghi che operano in strutture pubbliche o private di cardiologia o cardiochirurgia accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. Possono continuare a fare parte dell’Associazione come Ordinari gli Associati che hanno lasciato il S.S.N. per raggiunti limiti di età.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, con diritto di sola rappresentanza, i medici che non rientrano nelle categorie di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione.

Gli appartenenti all’Associazione in una delle categorie sopra individuate assumono, sin dal momento della nomina ad associati avvenuta secondo le norme del presente Statuto, anche la qualifica di soci partecipanti della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus, di cui l’Associazione è Fondatore Promotore, senza obbligo di corrispondere, a tal fine, ulteriori contributi in denaro. Resta ferma la facoltà dell’associato di contribuire economicamente di propria iniziativa.

La permanenza nel ruolo di partecipante della Heart Care Foundation resta subordinata all’appartenenza all’Associazione e pertanto viene meno in caso di perdita della qualità di socio per i motivi di cui al successivo art. 6.

E’ fatta salva la volontà contraria dell’associato il quale dovrà esprimere il proprio dissenso all’ingresso automatico nella Heart Care Foundation nella domanda di iscrizione all’Associazione di cui all’art. 4 del presente Statuto, ferma restando comunque la possibilità per ciascun associato di dimettersi dalla Fondazione dietro apposita richiesta scritta in qualsiasi momento.



Articolo 4

Modalità per diventare Soci

Per divenire membri dell'Associazione, i medici devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Nazionale con il visto del Presidente Regionale - che attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 3 e l’assenza di cause di non ammissione o di decadenza di cui all’art. 6 - dichiarando di accettare il presente Statuto ed allegando, debitamente compilato, l'apposito questionario.

I Soci sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e della quota associativa annua che vengono fissate dall'Assemblea Generale.

La qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.



Articolo 5

Partecipazione all’Assemblea

I Soci Ordinari e i Soci Onorari hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercitano personalmente.

Il Socio può, esclusivamente in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, farsi rappresentare tramite delega ad altro Socio. Ogni Socio può rappresentare non più di due Soci.

Non possono intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con i versamenti delle quote associative di cui all'articolo 4.

Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della cardiologia, proprie dell’Associazione, i Soci Aggregati partecipano all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Questi tuttavia hanno diritto a nominare un rappresentante all'interno del Consiglio Nazionale che verrà eletto in occasione delle elezioni per il Consiglio Direttivo.



Articolo 6

Perdita della qualità di Socio

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:
  • presenti domanda scritta di dimissione;
  • ometta di pagare la quota associativa annua trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere;
  • non possegga più i requisiti richiesti dal precedente articolo 3.

Inoltre non può essere ammesso all’Associazione o, se già associato decade, da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi.

La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito per le cause di decadenza di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta.


CAPITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Organi Nazionali e organizzazione regionale

Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • i Consigli Direttivi Regionali;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.
L'Associazione si articola inoltre in Sezioni Regionali che operano mediante:
  • l'Assemblea Regionale;
  • il Consiglio Direttivo Regionale;
  • il Presidente Regionale.


Articolo 8

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci ed ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente Designato nel rispetto delle norme e con modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale;
  • stabilisce le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
  • approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione;
  • approva i bilanci consuntivi e ratifica i bilanci preventivi;
  • approva eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci Ordinari; f) fissa su proposta del Consiglio Direttivo la quota associativa annua;
  • elegge direttamente il Presidente in caso di sopravvenuta indisponibilità del Presidente Designato nel rispetto delle norme e con modalità stabilite dall’apposito regolamento elettorale.

Tranne che per la materia di cui alla lettera a), per la quale l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese.



Articolo 9

Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, in occasione del Congresso Nazionale o comunque entro il 30 settembre di ogni anno; può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari o dei componenti il Consiglio Nazionale che devono indicare anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, sull'organo di informazione dell'Associazione.

L’Assemblea è presieduta da una persona dalla stessa designata e scelta tra i Soci, con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e dei candidati alle elezioni, nonché, se Soci, dei Direttori o dei rappresentanti delle riviste scientifiche eventualmente edite e/o promosse ai sensi dell’art. 22.

L'Assemblea Generale delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci Ordinari, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti.

Le deliberazioni debbono in entrambi i casi essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera relativamente al punto e) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera per le altre deliberazioni.

Il funzionamento dell'attività dell'Assemblea è più dettagliatamente disciplinato in un regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.



Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto deferiti all'Assemblea Generale. In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:
  • attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Nazionale;
  • propone al Consiglio Nazionale le modifiche dello Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni in ordine alla disciplina elettorale e di funzionamento degli Organi e degli Organismi dell'Associazione;
  • delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e dichiara, sentito il Collegio dei Probiviri, la perdita della qualità di Socio;
  • approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente, dai due Vice - Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
  • propone all'Assemblea Generale l'ammontare della quota associativa annua;
  • amministra il patrimonio dell'Associazione;
  • predispone il piano finanziario annuale; predispone, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Preventivo che verrà ratificato da parte dell'Assemblea, e redige, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • delibera il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione su proposta del Tesoriere;
  • convoca l’Assemblea Generale;
  • convoca il Consiglio Nazionale di norma con frequenza trimestrale;
  • propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Soci Onorari;
  • propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
  • nomina l’editor e il co-editor della Rivista Cardiologia negli Ospedali;
  • propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore del Centro Studi ANMCO che potrà assumere il ruolo di responsabile del settore operativo della ricerca qualora il Centro Studi sia affidato alla Heart Care Foundation nonché, se in tal senso previsto dagli appositi regolamenti, le nomine dei Direttori e delle altre cariche delle riviste scientifiche eventualmente edite e/o promosse ai sensi dell’art. 22;
  • propone al Consiglio Nazionale tutte le altre nomine eventualmente necessarie per nuovi organismi od enti cui l'Associazione intenda partecipare;
  • propone al Consiglio Nazionale la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico culturale;
  • istituisce le Aree dell’ANMCO e ne nomina il Chairman ed il Co-Chairman;
  • propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Heart Care Foundation di competenza del Fondatore Promotore;
  • esercita tutti gli altri poteri riconosciuti dallo Statuto della Heart Care Foundation al Fondatore Promotore in conformità ad un regolamento appositamente emanato.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall’Associazione, adottando i possibili provvedimenti correttivi.

Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai Terzi; i poteri di ordinaria amministrazione verranno delegati al Presidente dell'Associazione; i compiti di cui al precedente punto f) verranno delegati al Tesoriere.



Articolo 11

Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore cardiologico, il Consiglio Direttivo, compresi il Presidente e il Presidente Designato, è formato da 12 Soci Ordinari, anche se nominati Onorari, non in quiescenza al momento delle elezioni, eletti dall'Assemblea Generale, di cui 4 inquadrati tra i Dirigenti di Strutture Complesse e 8 con altri incarichi dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale. Detti componenti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato anche in caso di eventuali modifiche della propria qualifica.

Ai fini dell’elezione, in caso di parità dei voti è eletto colui che è iscritto all’Associazione da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dura in carica due anni. In ogni caso un componente del Consiglio Direttivo non può essere eletto o comunque rimanere in carica per più di due mandati consecutivi e non può essere rieletto prima che siano passati almeno quattro anni dalla fine del mandato.

I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato biennale verranno occupati da coloro che nelle precedenti elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto all’Associazione da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.

Qualora un componente abbia sostenuto un mandato per meno di 6 mesi, tale mandato non verrà conteggiato ai fini della ineleggibilità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:
  • un Vice-Presidente per le attività gestionali e organizzative;
  • un Vice-Presidente per le attività culturali;
  • un Segretario Generale;
  • un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice-Presidenti, con avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica, da inviarsi almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.



Articolo 12

Il Presidente

Diviene automaticamente Presidente ANMCO il Presidente Designato nominato due anni prima dall’Assemblea nel rispetto delle norme e con modalità stabilite dall’apposito regolamento elettorale.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea nel caso di sopravvenuta indisponibilità del Presidente Designato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie.
  • Convoca su mandato del Consiglio Direttivo l’Assemblea Generale;
  • Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • Convoca, su mandato del Consiglio Direttivo, e presiede il Consiglio Nazionale.

Si avvale della collaborazione dei due Vice-Presidenti.
Il Presidente dura in carica per un solo mandato biennale. In caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice- Presidente più anziano.
Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo biennio.
Il Past-President interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.



Articolo 13

I Vice-Presidenti - Il Segretario Generale - Il Tesoriere

I due Vice-Presidenti coordinano rispettivamente l'attività culturale e le attività di politica sanitaria organizzative e gestionali in accordo con il Presidente e con gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della Segreteria ed al coordinamento tecnico-organizzativo dell'Associazione, e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo; ha il potere di firma per la durata del suo mandato sui conti correnti bancari e/o postali; può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale.



Articolo 14

Funzionamento dell'Associazione in sede regionale

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali.

Le funzioni delle Sezioni Regionali, nell'ambito delle linee generali di indirizzo dell'Associazione, sono:
  1. elaborare le proposte dei piani di programmazione ospedaliera e sanitaria Regionale nell'ambito delle vigenti leggi;
  2. intrattenere i contatti con le Autorità preposte alla programmazione ospedaliera e sanitaria così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e continuità di attenzione ai problemi di area cardiovascolare;
  3. promuovere attività scientifica, didattica e culturale degli Associati della propria Regione;
  4. formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Presidente Regionale, in Consiglio Nazionale;
  5. promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria;
  6. svolgere le attività organizzative, gestionali o di politica sanitaria locale allo scopo di salvaguardare gli interessi professionali dei propri associati, in accordo con le iniziative del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.


Articolo 15

Organizzazione delle Sezioni Regionali - Assemblea - Consiglio - Presidente

Le Sezioni Regionali operano attraverso organi di rilievo regionale.

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i Soci Ordinari, Onorari, Aggregati questi ultimi senza diritto al voto, operanti nella Regione. Si riunisce almeno una volta all'anno a seguito di convocazione inviata, anche a mezzo di posta elettronica o fax, almeno 15 giorni prima.

Limitatamente alle Assemblee convocate per il rinnovo delle cariche l'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, su un organo di informazione dell'Associazione o anche a mezzo posta elettronica o fax, fatto salvo l’accertamento della ricezione da parte della segreteria almeno 15 giorni prima.

Essa ha il compito di: - eleggere con le modalità previste dal regolamento elettorale il Consiglio Regionale; - dare il proprio parere sull'attività svolta dal Consiglio Regionale e dal Presidente Regionale; - indicare nuove iniziative atte al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L’Assemblea Regionale è costituita e delibera secondo le modalità previste per l’Assemblea Generale. La delibera per l’elezione del Consiglio Direttivo Regionale avviene con votazione segreta.

Il Consiglio Regionale è composto da 3 a 9 Soci Ordinari, non in quiescenza al momento della elezione secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

Ai fini dell’elezione del Consiglio, in caso di parità dei voti è eletto colui che è stato iscritto all’Associazione per un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano di età, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.

Ogni membro del Consiglio Regionale resta in carica per due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Regionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute ed elegge nel proprio ambito a maggioranza il Presidente Regionale.

Esso si riunisce, senza formalità di convocazione purché con mezzi idonei, ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

Il Presidente Regionale ha le seguenti funzioni:
  • rappresenta l'Associazione a livello Regionale;
  • fa parte di diritto del Consiglio Nazionale in seno al quale rappresenterà la propria Regione e in caso di impedimento può essere rappresentato da un altro componente dello stesso Consiglio Regionale;
  • convoca l'Assemblea Regionale;
  • riferisce all'Assemblea Regionale ed al Consiglio Regionale le linee direttive e di programma indicate dal Consiglio Nazionale;
  • è il responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali stabilite in Consiglio Regionale.

Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che il Consiglio Regionale e il Presidente Regionale intendano svolgere devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Regionale è regolarmente costituito e delibera secondo le modalità previste al precedente art. 11 per il Consiglio Direttivo.



Articolo 16

Il Consiglio Nazionale - composizione e funzionamento

Il Consiglio Nazionale è formato:
  1. dai componenti il Consiglio Direttivo;
  2. dai Presidenti Regionali;
  3. se in tal senso previsto dagli appositi regolamenti, dai rappresentanti (Direttori o altre cariche) delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell’art. 22, partecipanti senza diritto di voto;
  4. da un rappresentante dei Soci Aggregati;
  5. dai Chairmen delle Aree dell’ANMCO che partecipano senza diritto di voto;
  6. dal Coordinatore del Comitato Scientifico ANMCO senza diritto di voto;
  7. dal Presidente della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus senza diritto di voto.
  8. dal coordinatore del settore educazionale del Comitato Scientifico della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus senza diritto di voto.

Il rappresentante dei Soci Aggregati viene eletto dai Soci appartenenti alla categoria con una votazione separata da effettuarsi in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, con le modalità indicate nel regolamento elettorale, resta in carica per due anni, non può essere eletto per più di due mandati biennali consecutivi.

Ai fini della sua elezione, in caso di parità dei voti è eletto colui che risulta Socio da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano di età, qualora i candidati siano iscritti da pari tempo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti e viene convocato mediante avviso scritto da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio delibera validamente quando almeno due terzi dei suoi componenti aventi diritto di voto siano presenti o, per i Presidenti Regionali, rappresentati da altro membro del Consiglio Direttivo Regionale dotato di apposita delega. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle delibere aventi ad oggetto il controllo dell'attività del Consiglio Direttivo di cui al punto l) del seguente articolo 17, i componenti del Consiglio Direttivo si devono astenere dal voto.

Le delibere aventi ad oggetto le materie di cui ai punti g) e h), dell’art. 17, avvengono con votazione segreta.



Articolo 17

Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di controllare che la vita associativa e l'attività degli altri organi o organismi dell'Associazione sia conforme agli scopi istituzionali, e all'etica professionale e sociale che guidano l'Associazione.

In particolare ha i seguenti compiti:
  • definisce i programmi scientifico-culturali e di politica sanitaria in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea;
  • approva i regolamenti relativi alla disciplina elettorale e di funzionamento degli Organi ed Organismi dell'Associazione e le loro modifiche;
  • in caso di contestazione, esprime un parere sulla decisione del Consiglio Direttivo sulla decadenza dei Soci esclusi e sul rigetto delle domande di ammissione, parere di cui il Consiglio Direttivo potrà tener conto in sede di un eventuale riesame della propria decisione;
  • propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
  • nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo;
  • nomina il Consiglio dei Revisori dei Conti;
  • nomina il Collegio dei Probiviri;
  • nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore del Centro Studi ANMCO che potrà assumere il ruolo di Responsabile del Settore operativo della Ricerca qualora il Centro Studi sia trasferito alla Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus nonché, se in tal senso previsto dagli appositi regolamenti e con le modalità di cui agli stessi, i Direttori o le altre cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell’art. 22;
  • indirizza e controlla l’attività del Consiglio Direttivo, nonché, se in tal senso previsto dagli appositi regolamenti, l’attività delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell’art. 22;
  • delibera sulla costituzione a organismi dell’Associazione delle riviste scientifiche edite o promosse ai sensi dell’art. 22;
  • approva le proposte del Consiglio Direttivo circa la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico culturale.
  • nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di competenza del Socio Promotore Fondatore su mandato del Consiglio Direttivo e esercita tutti i diritti previsti dallo Statuto della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus in conformità all’apposito regolamento emanato.


Articolo 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 13 membri nominati per un biennio dal Consiglio Nazionale dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, eventualmente rinnovabili solo per un ulteriore biennio, e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo della ricerca cardiovascolare.

I membri del Comitato Scientifico, così nominati, per tutta la loro durata in carica sono altresì membri di diritto del Comitato Scientifico della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus di cui l’Associazione è Fondatore Promotore, e costituiscono il sottogruppo del settore ricerca.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti cui venga affidato l’utilizzo del marchio Centro Studi ANMCO a norma dell’art. 24 del presente Statuto.

Il Comitato elegge tra i suoi membri un Coordinatore, che di diritto assume ruolo di Coordinatore del settore ricerca del Comitato Scientifico della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus, e un Segretario. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della medesima.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell’Associazione.



Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed è retribuito secondo le tariffe professionali previste da tale Ordine.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.

Ogni componente del Collegio dura in carica due anni e, fatta eccezione per il Presidente scelto tra i Revisori Contabili, non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.



Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Nazionale che durano in carica due anni.

Il collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
  • di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Nazionale;
  • di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 6.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione a livello nazionale, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.


CAPITOLO IV

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Organismi dell'Associazione

Sono Organismi dell'Associazione:

  • Le riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell’art. 22, se in tal senso deliberato dal Consiglio Nazionale;
  • La Rivista Cardiologia negli Ospedali;
  • il Centro Studi ANMCO;
  • le Aree dell’ANMCO.


Articolo 22

Rivista scientifica

L’Associazione può promuovere o procedere direttamente all’edizione, da sola o in collaborazione con terzi, di una o più riviste scientifiche, che, se in tal senso deliberato dal Consiglio Nazionale, costituiranno organismi della stessa.

Proprietari, autori ed editori delle riviste potranno essere la stessa Associazione, in modo esclusivo o congiuntamente o in collaborazione con altri, o anche, enti ed organismi cui l’Associazione, a vario titolo, partecipa.

I diritti spettanti sulle riviste e le modalità ed i rapporti concernenti l’organizzazione delle stesse saranno disciplinati da appositi regolamenti.



Articolo 23

La Rivista Cardiologia negli Ospedali

La Rivista Cardiologia negli Ospedali è il giornale di cui l'Associazione è proprietaria ed autrice, avente il prevalente scopo di fornire un servizio informativo ai Soci sull'attività associativa, di politica sanitaria, di organizzazione e sulle varie iniziative scientifico-culturali.

L'edizione della Rivista potrà essere affidata a Terzi a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico e la nomina dell’editor e del co-editor.

L'organizzazione del giornale e le modalità delle nomine sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

L’editor del giornale ed il co-editor vengono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.



Articolo 24

Il Centro Studi ANMCO

Il Centro Studi ANMCO è un marchio di proprietà dell'Associazione che contraddistingue le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese nell'interesse dell'Associazione.

L'utilizzo del marchio potrà essere affidato a Terzi a condizione che l'Associazione partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga il diritto di nomina del Direttore o del Responsabile del settore ricerca nell’ente a cui l’utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente l’ente a cui può essere affidato l’utilizzo del marchio Centro Studi ANMCO dovrà garantire che l’attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità dell’Associazione.

Il Centro Studi è coordinato da un Direttore nominato, sino a revoca o dimissioni, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva del Centro, riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.



Articolo 25

Aree dell’ANMCO

L’Area costituisce la forma organizzativa di aggregazione culturale ed operativa dell’ANMCO. Essa garantisce l’attenzione per i principali campi della Cardiologia, sollecitando l’interesse e promuovendo iniziative finalizzate per lo sviluppo degli stessi.

L’Area è governata dall’A.N.M.C.O. attraverso un Comitato di Coordinamento, costituito da un Chairman, un Co- Chairman e quattro componenti. Chairman e Co-Chairman sono cariche a livello nazionale e non sono cumulabili con altre cariche Nazionali dell’Associazione.

L’organizzazione ed il funzionamento dell’Area sono rimessi ad un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.



Articolo 26

Cariche

Tutte le cariche a livello nazionale e regionale, ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non sono retribuite, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute se approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.

La carica a Presidente Regionale non è cumulabile con altre cariche a livello nazionale, fatta eccezione per i componenti non rieleggibili del Consiglio Direttivo, nell’anno di scadenza del loro mandato.

All’atto dell’accettazione della carica deve essere rilasciata da ciascun nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all’interno dell’Associazione. La dichiarazione sugli interessi potenzialmente conflittuali è disciplinata da apposito regolamento.


CAPITOLO V

PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione, dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, e da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.



Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.

In caso di attività e/o di fondi residui, questi vengono destinati a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.



Articolo 29

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Società scientifiche e sue successive modificazioni.



Articolo 30

Norma Transitoria

Nella prima applicazione delle nuove modalità di nomina del Presidente ANMCO prevista dall’art. 12, così come approvate dall’assemblea tenutasi durante il Congresso ANMCO 2007, il Presidente Designato con le vecchie regole sarà comunque sottoposto a rielezione da tenersi nell’assemblea durante il Congresso 2008, come era previsto dall’art. 11 dello statuto ante modifica. La nomina automatica del Presidente di cui all’art. 12 entrerà dunque in vigore dopo l’elezioni 2008.