

Capitolo I - SEDE E SCOPI
Capitolo II - ASSOCIATI
Capitolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Capitolo IV - ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
Capitolo V - PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI
CAPITOLO I
SEDE E SCOPI
Articolo 1
Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (A.N.M.C.O.) con sede legale in Firenze.
L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.
Articolo 2
Scopi
L'Associazione ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere l'attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici nel settore della Cardiologia.
In particolare si propone i seguenti scopi:
Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali, e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
CAPITOLO II
ASSOCIATI
Articolo 3
Categorie di Soci
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Onorari.
Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro.
Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, i medici cardiologi o cardiochirurghi che operano in strutture pubbliche o private di cardiologia o cardiochirurgia accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. Possono continuare a fare parte dell’Associazione come Ordinari gli Associati che hanno lasciato il S.S.N. per raggiunti limiti di età.
Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, con diritto di sola rappresentanza, i medici che non rientrano nelle categorie di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione.
Gli appartenenti all’Associazione in una delle categorie sopra individuate assumono, sin dal momento della nomina ad associati avvenuta secondo le norme del presente Statuto, anche la qualifica di soci partecipanti della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus, di cui l’Associazione è Fondatore Promotore, senza obbligo di corrispondere, a tal fine, ulteriori contributi in denaro. Resta ferma la facoltà dell’associato di contribuire economicamente di propria iniziativa.
La permanenza nel ruolo di partecipante della Heart Care Foundation resta subordinata all’appartenenza all’Associazione e pertanto viene meno in caso di perdita della qualità di socio per i motivi di cui al successivo art. 6.
E’ fatta salva la volontà contraria dell’associato il quale dovrà esprimere il proprio dissenso all’ingresso automatico nella Heart Care Foundation nella domanda di iscrizione all’Associazione di cui all’art. 4 del presente Statuto, ferma restando comunque la possibilità per ciascun associato di dimettersi dalla Fondazione dietro apposita richiesta scritta in qualsiasi momento.
Per divenire membri dell'Associazione, i medici devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Nazionale con il visto del Presidente Regionale - che attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 3 e l’assenza di cause di non ammissione o di decadenza di cui all’art. 6 - dichiarando di accettare il presente Statuto ed allegando, debitamente compilato, l'apposito questionario.
I Soci sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e della quota associativa annua che vengono fissate dall'Assemblea Generale.
La qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.
I Soci Ordinari e i Soci Onorari hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercitano personalmente.
Il Socio può, esclusivamente in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, farsi rappresentare tramite delega ad altro Socio. Ogni Socio può rappresentare non più di due Soci.
Non possono intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con i versamenti delle quote associative di cui all'articolo 4.
Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della cardiologia, proprie dell’Associazione, i Soci Aggregati partecipano all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Questi tuttavia hanno diritto a nominare un rappresentante all'interno del Consiglio Nazionale che verrà eletto in occasione delle elezioni per il Consiglio Direttivo.
Inoltre non può essere ammesso all’Associazione o, se già associato decade, da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi.
La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito per le cause di decadenza di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta.
CAPITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 7
Organi Nazionali e organizzazione regionale
Organi dell'Associazione sono:
Tranne che per la materia di cui alla lettera a), per la quale l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, in occasione del Congresso Nazionale o comunque entro il 30 settembre di ogni anno; può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari o dei componenti il Consiglio Nazionale che devono indicare anche l'ordine del giorno.
L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, sull'organo di informazione dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta da una persona dalla stessa designata e scelta tra i Soci, con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e dei candidati alle elezioni, nonché, se Soci, dei Direttori o dei rappresentanti delle riviste scientifiche eventualmente edite e/o promosse ai sensi dell’art. 22.
L'Assemblea Generale delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci Ordinari, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti.
Le deliberazioni debbono in entrambi i casi essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera relativamente al punto e) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera per le altre deliberazioni.
Il funzionamento dell'attività dell'Assemblea è più dettagliatamente disciplinato in un regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall’Associazione, adottando i possibili provvedimenti correttivi.
Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai Terzi; i poteri di ordinaria amministrazione verranno delegati al Presidente dell'Associazione; i compiti di cui al precedente punto f) verranno delegati al Tesoriere.
Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore cardiologico, il Consiglio Direttivo, compresi il Presidente e il Presidente Designato, è formato da 12 Soci Ordinari, anche se nominati Onorari, non in quiescenza al momento delle elezioni, eletti dall'Assemblea Generale, di cui 4 inquadrati tra i Dirigenti di Strutture Complesse e 8 con altri incarichi dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale.
Detti componenti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato anche in caso di eventuali modifiche della propria qualifica.
Ai fini dell’elezione, in caso di parità dei voti è eletto colui che è iscritto all’Associazione da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.
Ogni componente del Consiglio Direttivo dura in carica due anni. In ogni caso un componente del Consiglio Direttivo non può essere eletto o comunque rimanere in carica per più di due mandati consecutivi e non può essere rieletto prima che siano passati almeno quattro anni dalla fine del mandato.
I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato biennale verranno occupati da coloro che nelle precedenti elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto all’Associazione da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.
Qualora un componente abbia sostenuto un mandato per meno di 6 mesi, tale mandato non verrà conteggiato ai fini della ineleggibilità.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice-Presidenti, con avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica, da inviarsi almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.
Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.
Diviene automaticamente Presidente ANMCO il Presidente Designato nominato due anni prima dall’Assemblea nel rispetto delle norme e con modalità stabilite dall’apposito regolamento elettorale.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea nel caso di sopravvenuta indisponibilità del Presidente Designato.
Si avvale della collaborazione dei due Vice-Presidenti.
Il Presidente dura in carica per un solo mandato biennale. In caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice- Presidente più anziano.
Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo biennio.
Il Past-President interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.
I due Vice-Presidenti coordinano rispettivamente l'attività culturale e le attività di politica sanitaria organizzative e gestionali in accordo con il Presidente e con gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della Segreteria ed al coordinamento tecnico-organizzativo dell'Associazione, e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo; ha il potere di firma per la durata del suo mandato sui conti correnti bancari e/o postali; può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale.
L’Assemblea Regionale è costituita e delibera secondo le modalità previste per l’Assemblea Generale. La delibera per l’elezione del Consiglio Direttivo Regionale avviene con votazione segreta.
Il Consiglio Regionale è composto da 3 a 9 Soci Ordinari, non in quiescenza al momento della elezione secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.
Ai fini dell’elezione del Consiglio, in caso di parità dei voti è eletto colui che è stato iscritto all’Associazione per un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano di età, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.
Ogni membro del Consiglio Regionale resta in carica per due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Regionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute ed elegge nel proprio ambito a maggioranza il Presidente Regionale.
Esso si riunisce, senza formalità di convocazione purché con mezzi idonei, ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.
Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che il Consiglio Regionale e il Presidente Regionale intendano svolgere devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo Regionale è regolarmente costituito e delibera secondo le modalità previste al precedente art. 11 per il Consiglio Direttivo.
Il rappresentante dei Soci Aggregati viene eletto dai Soci appartenenti alla categoria con una votazione separata da effettuarsi in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, con le modalità indicate nel regolamento elettorale, resta in carica per due anni, non può essere eletto per più di due mandati biennali consecutivi.
Ai fini della sua elezione, in caso di parità dei voti è eletto colui che risulta Socio da un maggior periodo di tempo ovvero il più anziano di età, qualora i candidati siano iscritti da pari tempo.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti e viene convocato mediante avviso scritto da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.
Il Consiglio delibera validamente quando almeno due terzi dei suoi componenti aventi diritto di voto siano presenti o, per i Presidenti Regionali, rappresentati da altro membro del Consiglio Direttivo Regionale dotato di apposita delega. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle delibere aventi ad oggetto il controllo dell'attività del Consiglio Direttivo di cui al punto l) del seguente articolo 17, i componenti del Consiglio Direttivo si devono astenere dal voto.
Le delibere aventi ad oggetto le materie di cui ai punti g) e h), dell’art. 17, avvengono con votazione segreta.
Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di controllare che la vita associativa e l'attività degli altri organi o organismi dell'Associazione sia conforme agli scopi istituzionali, e all'etica professionale e sociale che guidano l'Associazione.
In particolare ha i seguenti compiti:Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 13 membri nominati per un biennio dal Consiglio Nazionale dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, eventualmente rinnovabili solo per un ulteriore biennio, e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo della ricerca cardiovascolare.
I membri del Comitato Scientifico, così nominati, per tutta la loro durata in carica sono altresì membri di diritto del Comitato Scientifico della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus di cui l’Associazione è Fondatore Promotore, e costituiscono il sottogruppo del settore ricerca.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti cui venga affidato l’utilizzo del marchio Centro Studi ANMCO a norma dell’art. 24 del presente Statuto.
Il Comitato elegge tra i suoi membri un Coordinatore, che di diritto assume ruolo di Coordinatore del settore ricerca del Comitato Scientifico della Fondazione "per il Tuo cuore" HCF Onlus, e un Segretario. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della medesima.
Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.
Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed è retribuito secondo le tariffe professionali previste da tale Ordine.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.
Ogni componente del Collegio dura in carica due anni e, fatta eccezione per il Presidente scelto tra i Revisori Contabili, non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione a livello nazionale, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.
CAPITOLO IV
ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 21
Organismi dell'Associazione
Sono Organismi dell'Associazione:
L’Associazione può promuovere o procedere direttamente all’edizione, da sola o in collaborazione con terzi, di una o più riviste scientifiche, che, se in tal senso deliberato dal Consiglio Nazionale, costituiranno organismi della stessa.
Proprietari, autori ed editori delle riviste potranno essere la stessa Associazione, in modo esclusivo o congiuntamente o in collaborazione con altri, o anche, enti ed organismi cui l’Associazione, a vario titolo, partecipa.
I diritti spettanti sulle riviste e le modalità ed i rapporti concernenti l’organizzazione delle stesse saranno disciplinati da appositi regolamenti.
La Rivista Cardiologia negli Ospedali è il giornale di cui l'Associazione è proprietaria ed autrice, avente il prevalente scopo di fornire un servizio informativo ai Soci sull'attività associativa, di politica sanitaria, di organizzazione e sulle varie iniziative scientifico-culturali.
L'edizione della Rivista potrà essere affidata a Terzi a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico e la nomina dell’editor e del co-editor.
L'organizzazione del giornale e le modalità delle nomine sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
L’editor del giornale ed il co-editor vengono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
Il Centro Studi ANMCO è un marchio di proprietà dell'Associazione che contraddistingue le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese nell'interesse dell'Associazione.
L'utilizzo del marchio potrà essere affidato a Terzi a condizione che l'Associazione partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga il diritto di nomina del Direttore o del Responsabile del settore ricerca nell’ente a cui l’utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente l’ente a cui può essere affidato l’utilizzo del marchio Centro Studi ANMCO dovrà garantire che l’attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità dell’Associazione.
Il Centro Studi è coordinato da un Direttore nominato, sino a revoca o dimissioni, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva del Centro, riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.
L’Area costituisce la forma organizzativa di aggregazione culturale ed operativa dell’ANMCO. Essa garantisce l’attenzione per i principali campi della Cardiologia, sollecitando l’interesse e promuovendo iniziative finalizzate per lo sviluppo degli stessi.
L’Area è governata dall’A.N.M.C.O. attraverso un Comitato di Coordinamento, costituito da un Chairman, un Co- Chairman e quattro componenti. Chairman e Co-Chairman sono cariche a livello nazionale e non sono cumulabili con altre cariche Nazionali dell’Associazione.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Area sono rimessi ad un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche a livello nazionale e regionale, ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non sono retribuite, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute se approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
La carica a Presidente Regionale non è cumulabile con altre cariche a livello nazionale, fatta eccezione per i componenti non rieleggibili del Consiglio Direttivo, nell’anno di scadenza del loro mandato.
All’atto dell’accettazione della carica deve essere rilasciata da ciascun nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all’interno dell’Associazione. La dichiarazione sugli interessi potenzialmente conflittuali è disciplinata da apposito regolamento.
CAPITOLO V
PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Patrimonio dell'Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione, dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, e da proventi diversi.
Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.
In caso di attività e/o di fondi residui, questi vengono destinati a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Società scientifiche e sue successive modificazioni.
Nella prima applicazione delle nuove modalità di nomina del Presidente ANMCO prevista dall’art. 12, così come approvate dall’assemblea tenutasi durante il Congresso ANMCO 2007, il Presidente Designato con le vecchie regole sarà comunque sottoposto a rielezione da tenersi nell’assemblea durante il Congresso 2008, come era previsto dall’art. 11 dello statuto ante modifica. La nomina automatica del Presidente di cui all’art. 12 entrerà dunque in vigore dopo l’elezioni 2008.